da Dlgs/152/2016 e ss mm.i – T.U. Codice dell’Ambiente (T.U. COD. AMBIENTE)
Nella parte II del Dlgs 152/2016 vengono definiti:
- principi generali
- modalità di svolgimento
- verifiche di assoggettabilità
- modalità di monitoraggio
oltre alle procedure generali e le norme relative agli oneri istruttori e le disposizioni di legge complementari in materia di valutazione ambientale (VIA, VAS e AIA) e per la valutazione d’incidenza.
Principi generali e finalità
In generale la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.
Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha anche la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Inoltre la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti come effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:
- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.
(Parte seconda Titolo I, art. 5, c.1, lett. c)
Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo;
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
La valutazione ambientale (VIA) dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita.
A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli impatti ambientali, ossia gli effetti significativi diretti e indiretti su alcuni fattori, anche in interazione fra loro (popolazione e salute umana – es. inquinamento acustico ed elettromagnetico -, biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima, beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio) non solo di un progetto per la realizzazione di lavori di costruzione o altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento di risorse del suolo, ma anche della sua vulnerabilità (progetti a rischio di gravi incidenti o calamità)
Per VIA si intende il processo che comprende:
- verifica di assoggettabilità (solo in alcuni casi previsti – All. 4 alla parte seconda Dlgs 152/2016 T.U- Codice dell’Ambiente
- l’elaborazione e la presentazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) da parte del proponente
- lo svolgimento delle consultazioni
- la valutazione de
- lo studio d’impatto ambientale
- le eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente
- gli esiti delle consultazioni
- adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto
- integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto
Procedura di VIA
Per i progetti sottoposti a VIA e a verifica di assoggettabilità in sede statale è competente il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), mentre in sede regionale l’autorità competente è la PA con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.
Dalla procedura di VIA sono esclusi e quindi non assoggettabili i progetti o parti di progetti aventi come unico obiettivo la difesa nazionale o quelli che che hanno come obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile.
La valutazione ambientale (VIA) dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita.
1) Verifica di assoggettabilità VIA (screening)
In alcuni casi (All. 4 alla parte seconda T.U. COD. AMBIENTE) è prevista una fase preliminare di verifica di assoggettabilità VIA. Questa fase ha lo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e debba essere sottoposto al procedimento di VIA (raffinerie di petrolio greggio, installazioni di centrali termiche, impianti termici per la produzioni di energia elettrica, impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, ecc.). Si tratta di uno studio preliminare ambientale a cura del proponente che viene pubblicato sul sito web dell’autorità competente. Quest’ultima, dopo le verifiche di possibili impatti ambientali emana entro 60 gg dalla pubblicazione dello studio preliminare un provvedimento di verifica di assoggettabilità, oppure richiede al proponente delle integrazioni ed entro 30 gg dal loro ricevimento emana il provvedimento. Se entro 45 gg dalla richiesta delle integrazioni il proponente non trasmette le integrazioni l’istanza si intende respinta e viene archiviata.
Il provvedimento di di verifica di assoggettabilità VIA e le motivazioni venono pubblicate nel sito web dell’autorità competente.
Pre-screening
Il proponente che deve effettuare modifiche estensioni e adeguamenti tecnici, in ragione della presunta assenza dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi ha facoltà di richiedere una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare.
2) Studio di di impatto ambientale (SIA)
Si tratta di un elaborato che deve essere predisposto a cura e spese del proponente (All. 8 alla parte seconda del T.U. COD. AMBIENTE)
Il SIA deve contenere:
- descrizione del progetto – ubicazione e concezione, dimensioni e altre sue caratteristiche pertinenti
- descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione
- descrizione delle misure previste per evitare, prevenire e ridurre e, possibilmente compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi
- descrizione delle alternative ragionevoli, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali
- il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, che include la responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio
- qualsiasi informazione supplementare di cui (All. 7 alla parte seconda Dlgs 152/2016 T.U- Codice dell’Ambiente) relativo alle caratteristiche peculiari di una progetto specifico o di una tipologia di progetti e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio
- sintesi non tecnica delle suddette informazioni, per consentire un’agevole comprensione da parte del pubblico delle stesse ed un’agevole riproduzione
- per la predisposizione di questo documento è possibile attivare una preventiva fase di consultazione (scoping) del proponente con l’autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. L’autorità competente esprime in proposito un parere di cui si deve tener conto.
3) Presentazione dell’istanza e avvio del procedimento di VIA
L’istanza viene presentata dal proponente all’Autorità competente in formato elettronico, corredata, tra l’altro, dagli elaboratori progettuali, dallo studio di impatto ambientale e dalla sintesi non tecnica, dalle informazioni su eventuali impatti transfrontalieri del progetto.
Per alcuni progetti (raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto , centrali termiche, altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW) il proponente è tenuto a trasmettere oltre alla documentazione scritta anche la valutazione di impatto sanitario (VIS).
Valutazione di impatto sanitario
E’ un elaborato predisposto dal proponente in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute in collaborazione con l’ISS, al fine di stimare gli impatti complessivi. diretti e indiretti, che la realizzazione dell’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione.
4) Consultazione VIA
E’ la fase istruttoria caratterizzata da ampie misure di pubblicità e di partecipazione. Prevede che sia dato avviso pubblico sul sito web dell’autorità competente, della presentazione dell’istanza di VIA, della pubblicazione della documentazione e delle comunicazioni di cui al’art. 23. Entro 60 gg dalla pubblicazione di tale avviso chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Entro 30 gg sono sono acquisiti per via telematica i pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione. Entro i successivi 30 gg dalla scadenza del termine di cui sopra, il proponente ha facoltà di presentare all’Autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e pareri pervenuti.
L’autorità competente può disporre che la consultazione si svolga in alternativa nelle forme di inchiesta pubblica nel rispetto del termine massimo di 90 gg al termine della quale viene redatta una relazione sui lavori svolti recante il giudizio sui risultati emersi.
Qualora all’esito della consultazione o delle contro deduzioni si renda necessaria la modifica o l’integrazione del progetto o della documentazione acquisita, l’autorità competente, entro i 30 gg successivi stabilisce un termine non superiore ad ulteriori 30 gg, non prorogabili per le necessarie modifiche o integrazioni, necessarie al fine di non vedere respinta ed archiviata la domanda .
Qualora tali modifiche e integrazioni siano sostanziali e rilevanti, l’Autorità dispone, entro i 15 gg successivi, un nuovo avviso pubblico. In tal caso si riapre una nuova fase di consultazione ma con i termini ridotti della metà.
Tutta la documentazione del procedimento, compresi i risultati delle consultazioni, le informazioni raccolte ed i pareri sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito web.
5) Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento VIA
Nella fase conclusiva l’Autorità valuta la documentazione acquisita e quindi, nei termini perentori indicati, procede all’adozione del provvedimento.
Il provvedimento contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte.
Tale provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’Autorità competente ed ha efficacia temporale in esso definita, comunque non inferiore ha 5 anni.
Qualora il progetto non sia stato realizzato nei termini previsti, il procedimento di VIA deve essere reiterato, salvo specifica proroga dell’autorità competente.
Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetto sottoposti a VIA , nonché nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) , ove prevista (Art. 26 T.U. COD. AMBIENTE)
Monitoraggio e sistema sanzionatorio per la VIA
Il proponente è tenuto a ottemperare le condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggetabilità s VIA o nel provvedimento di VIA.
La competenza sull’attività di monitoraggio spetta all’Autorità competente, in collaborazione con il MIBACT, stabilendo che quest’ultima verifichi l’ottemperanza delle condizioni ambientali al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali negativi imprevisti e di adottare opportune misure correttive.
Le modalità di monitoraggio sono pubblicate sul sito web dell’autorità competente in modo da garantire un’adeguata informazione anche su questo aspetto.
I provvedimenti di autorizzazione di un progetto di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte sono annullabili per violazione di legge.
In caso di inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggetabilità VIA, ovvero in caso di modiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello valutato, l’Autorità competente può attuare, secondo la gravità delle infrazioni azioni che vanno dalla diffida alla revoca del provvedimento.
Nel caso di progetti realizzati senza la previa sottoesposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o al procedimento di VIA, o al procedimento unico di cui all’art. 27, l’Autorità competente può assegnare un termine all’interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e, valutata l’entità del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato e quello conseguente all’applicazione della sanzione, consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività.
In caso di realizzazione di un progetto o parte di esso senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità, ove prescritte nonché nei confronti di chi non ne osserva le condizioni ambientali, anche l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Il provvedimento unico ambientale (PUA)
Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all’Autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto.
Per questo presenta una istanza allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire all’autorità competente la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali.
IL PUA comprende il rilascio de:
- AIA
- autorizzazione alla disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
- autorizzazione paesaggistica e autorizzazione culturale (D.lgs 42/2004)
- autorizzazione antisismica (D.P.R. 380/2001)
Anche per i procedimenti di competenza regionale il proponente può presentare un’istanza volta ad ottenere un provvedimento autorizzazione unico regionale che comprende:
- provvedimento di VIA
- titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
La valutazione ambientale (VIA) di piani e programmi ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni di sviluppo sostenibile
La valutazione ambientale strategica (VAS) comprende l’/lo/la:
- svolgimento di una verifica di assoggettabilità
- elaborazione del rapporto ambientale
- svolgimento di consultazioni
- valutazione del piano o del programma
- valutazione del rapporto e degli esiti delle consultazioni
- espressione di un parere motivato
- informazione della decisione
- monitoraggio
La VAS viene effettuata per i piani ed i programmi che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati 2,3,4, e :
- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’ambiente per i settori:
- agricolo forestale
- pesca
- energetico industriale
- trasporti
- gestione dei rifiuti
- gestione delle acque
- telecomunicazioni
- turistico
- pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli
- per i quali si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione di siti:
- designati come zone di protezione speciale per la conservazione di uccelli selvatici
- classificati come di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica
Sono esclusi piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all’art. 17 del Dlsgs 163/2006 (contratti segretati che richiedono particolari misure di sicurezza):
- piani e programmi finanziari e di bilancio
- piani di protezione civile in caso di pericolo per incolumità pubblica
- piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ambito aziendale o sovraziendale di livello, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni dagli organismi dalle stesse individuati
- piani, programmi e provvedimenti da difesa fitosanitaria di emergenza
Procedura di VAS
Per i piani e programmi sottoposti a VAS a livello statale è competente il MATTM, mentre a livello regionale l’autorità competente è la PA appositamente individuata.
1) Verifica di assoggettabilità a VAS
Verifica allo scopo di valutare se piani, programmi o le loro modifiche, possano avere effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate. Questa verifica avviene in collaborazione tra l’Autorità competente alla VAS e l’Autorità procedente
2) Elaborazione del rapporto ambientale
Il proponente o l’Autorità procedente, a seguito di consultazioni con l’autorità competenti e altri soggetti competenti in materia ambientale elaborano un rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione.
In questo rapporto devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del programma o del piano proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale non chè le ragionevoli alternative che possono adottarsi tenendo conto degli obbiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma.
La proposta di piano o di programma comprensiva del rapporto ambientale e di una sintesi non tecnica dello stesso viene depositata presso gli uffici dell’ autorità competente e delle Regioni e delle Province, il cui territorio risulta anche parzialmente interessato dal piano o programma o dai suoi effetti, e messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato.
3) Consultazioni
Sono previste consultazioni con il pubblico a seguito di idonee forme di pubblicità a cura dell’Autorità procedente ovvero della pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale della Regione o provincia autonoma, contenente il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l’Autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione di tale documentazione, ecc.. Tutta la documentazione è quindi anche messa a disposizione presso gli uffici e sui siti web del procedente e del l’Autorità competente.
Entro il termine di 60 gg dalla comunicazione, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4) Valutazione del rapporto ambientale
L’Autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di 90 giorni a decorrere da tutti i termini di cui all art. 4 del T.U. COD. AMBIENTE e consiste in un provvedimento obbligatorio conclusivo della fase di valutazione di VAS, contenente eventuali osservazioni e condizioni
5) Fase decisionale
Viene effettuata dall’organo competente sulla base dI:
- piano o programma
- rapporto ambientale
- parere motivato
- documentazione acquisita nell’ambito delle consultazioni
Tale decisione viene pubblicata nei siti web delle autorità interessate con l’indicazione ove è possibile prendere visione del piano o programma adottato e della relativa documentazione istruttoria
6) Attività di monitoraggio
Viene effettuata dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente. Delle modalità di svolgimento e delle eventuali misure correttive introdotte, viene data adeguata informazione.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)
L’ AIA è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione, definita dal T.U. COD. AMBIENTE, all’art. 4, lett. c o di una parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che essa sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis del T.U. COD. AMBIENTE ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obbiettivi consistenti nella prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato VIII. L’AIA prevede misure intese ad evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente fatte salve le disposizioni sulla VIA.
Principi generali e competenze
Principi per l’AIA
Per determinare le condizioni per il rilascio dell’AIA, l’Autorità competente tiene conto dei seguenti principi:
- misure di prevenzioe dell’inquinamento applicando le migliori tecniche disponibili
- non si devono verificare fenomei di inquiinamento significativi
- deve essere prevenuta, quando ciò sia possibile, la produzone di rifiuti
- l’energia deve essere utilizzata in mdo efficace ed efficiente
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inqiunamento al momento della cessazione definitva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente
Competenze per l’AIA
Sono sottoposti in sede statale, ovvero di competenza del MATTM, i progetti relativi alle attività di cui allegato XII del Codice e loro modifiche sostanziali, mentre sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all’allegato VIII e che non risultano ricompresianche nella’llegato XII al Codice e loro modifiche sostanziali.
In sede regionale, l’autorità competente è la PA con compiti di tutela, potezione e valotizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali e delle provincie autonome.
Procedura per il rilascio dell’AIA
Ai fini dell’esercizio delle nuove istallazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell’adeguamento del funzionamento degli impianti delle isntallazioni esistenti alle disposizioni del COD Ambiente T.U., si provvede al rilascio dell’AIA presentando apposita domanda per mezzo di proedure telematiche all’autorità competente, che entro 30 gg ne verifica la completezza con la previsione di un termine non inferiore a 30 gg per la presentazione delle integrazioni richieste.
L’Autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda AIA entro 150 gg dalla sua presentazione.
L Aia così rilasciate, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla parte seconda del COD Ambuente T.U.
Ogni AIA deve includere le modalità previste dal Codice per la Protezione dell’Ambiente, nonchè, la fata entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate.
Sono previste inoltre forme di pubblicità dell’Aia e dei rrelativi aggiornamenti. L’auortità competente infatti riesamina periodicamente l’IIA, confermando o aggiornando le relatove condizioni.
Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l’AIA può essere rilasciata solo dopo che, all’esito della predetta procedura di verifica, ‘Autorità competente abbia valutato di non assggettare i progetti a VIA.
L’autorizzazione unica ambientale (AUA)
Al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA, il codice ha previsto una specifica autorizzazione unica ambientale (PUA).
LA PUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione agli scarichi
- comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica di talune acque
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- autorizzazione generale alle emissioni per gli impianti in deroga
- comunicazione o nulla osta acustico
- autorizzazione all’uso dei fanghi derivanti dai processi di depurazione in agricoltura
- comunicazioni in materia di rifiuti
Il provvedimento AUA è rilasciato dall’autorità con attraverso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) su richiesta del gestore degli impianti questi presenta la domanda mediante apposito modello che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, cui sono assoggettati i medesimi impianti.
L’AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio.


